Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per il riordino degli enti pubblici previdenziali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) incorporazione e fusione degli enti e delle gestioni esistenti allo scopo di realizzare tre poli distinti: un ente gestore della previdenza dei settori privati, dipendenti e indipendenti; un ente gestore della previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione; un ente gestore dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, al quale confluiscono anche poteri, compiti e strutture di prevenzione, cura e riabilitazione di competenza del Servizio sanitario nazionale;

          b) superamento del modello duale di governo con la soppressione dei Consigli di indirizzo e vigilanza;

          c) coinvolgimento delle parti sociali negli organi di amministrazione e di controllo mediante designazione di loro rappresentanti, su indicazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ferma restando la designazione governativa della maggioranza dei componenti, sulla base di un elenco di esperti di chiara fama e di assoluta indipendenza. Le modalità per la formazione dell'elenco sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; il decreto deve prevedere, tra i diversi criteri, anche la possibilità di presentare domanda da parte degli eventuali interessati e la pubblicazione dei curricula professionali su di un apposito Bollettino della Gazzetta Ufficiale;

          d) abolizione dei comitati centrali, regionali e provinciali, affidando la competenza a decidere dei ricorsi amministrativi

 

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al dirigente dell'ufficio sovraordinato a quello che ha emesso il provvedimento contro il quale è presentato ricorso.